Sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall’Art. 17, comma 1,2 del Decreto legislativo n. 33/2013.
Le nomine del personale con contratto fino al 30 giugno o fino al 31 agosto sono di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale VIII di Torino, se effettuate entro il 31 dicembre. Successivamente diventano competenza del dirigente scolastico.
Le nomine per supplenze brevi sono competenza del dirigente scolastico.
Il personale assente viene sostituito tempestivamente nella scuola dell’Infanzia, dopo cinque giorni di assenza nella scuola Primanria e dopo 15 giorni nella scuola secondaria.
I criteri per la sostituzione del personale ATA vengono definiti in sede di Contrattazione di Istituto in base alle caratteristiche specifiche della scuola.
Per la sostituzione temporanea del DSGA non è previst la stipula di contratti a t.d. (art.56 C.C.N.L.), ma la sostituzione avviene con personale interno (assistente amministrativo) che a sua volta viene sostituito secondo le regole illustrate prima per il personale ATA.
Per approfondimenti è possibile consultare il D.M. del 13 giugno 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, ed in particolare gli art. 1 e 7
